Ripescaggio delle eccedenze di perdite 2017 delle imprese minori per abbattere i redditi d’impresa 2018, 2019 e 2020.
Nello sdoganare la possibilità di ripescare le eventuali eccedenze di perdite non compensate relative al 2017, la disposizione transitoria prevista solo per le imprese minori, sancisce che tali perdite possano essere utilizzate per abbattere solo altri redditi di impresa (utilizzo verticale) riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020 nella misura del 40% per i primi due e del 60% per il 2020.
Le Entrate chiariscono che le limitazioni si applicano a prescindere dal regime contabile da cui derivano i redditi degli anni successivi al 2017. Da un lato, quindi, vengono esclusi utilizzi maggiorati secondo le regole ordinarie (base 80%) rispetto alla limitazione speciale, dall’altro viene precisato, semmai ce ne fosse stato bisogno, che le eccedenze di perdita d’impresa “semplificate” possono abbattere nel corso del triennio anche redditi d’impresa “ordinari
Inoltre l’occasione poteva essere utile per chiarire una volta per tutte che l’utilizzo delle perdite d’impresa riportate ad abbattimento dei redditi nell’anno di cessazione dell’attività, non sconta alcuna limitazione fino a concorrenza del reddito d’impresa da tassare.
Le istruzioni alle dichiarazioni
I modelli Redditi 2019 pubblicati l’altro ieri, recepiscono, tra le altre, le novità in tema di utilizzo delle perdite d’impresa da parte dei soggetti Irpef. Il nuovo sistema previsto dal Tuir si applica, infatti, dal 2018. Nella prossima dichiarazione dei redditi, quindi, vi potrà essere l’utilizzo di: perdite d’impresa di periodo (utilizzabili al 100%); perdite d’impresa del 2017 (utilizzabili al 40%); perdite d’impresa precedenti relative ai primi tre anni di attività (utilizzabili al100%) e ordinarie (utilizzabili all’80%). I quadri interessati sono il quadro RF (imprese ordinarie – rigo RF 100), il quadro RG (imprese semplificate – rigo RG 35) e il quadro LM (imprese forfettarie – rigo 37). Del tipo di perdita utilizzata occorrerà dare specifica informazione in dichiarazione in campi appositi. Implicitamente le istruzioni sembrano confermare che, pur applicandosi dal 2018 in poi, le nuove regole trascinano anche le perdite d’impresa antecedenti al 2018 per le quali non si è esaurito il quinquennio di riporto previsto dalle vecchie regole. Si tratta in pratica delle perdite generale dalle imprese ordinarie nei periodi d’imposta che vanno dal 2013 al 2017. Tali perdite, quindi, potranno essere riportate in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzate per abbattere i redditi d’impresa dei successivi periodi tenendo conto dei limiti previsti.
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