Dal 1 luglio 2017 la normativa sugli affitti brevi ha avuto un evoluzione normativa, ed oggi è possibile affittare appartamenti per periodi inferiore ai 30 giorni seguendo regole precise, senza rientrare nell’esercizio d’impresa.
Il proprietario affittuario può scegliere di sottoporre a tassazione i redditi derivanti da questa attività, cosi come definita dall’agenzia delle entrate, secondo le regole della cedolare secca.
Il DL 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, all’articolo 4 individua come locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche non nell’esercizio di attività d’impresa, sia direttamente che tramite l’ausilio di soggetti che svolgono l’attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
La nuova normativa riguarda gli affitti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, ai quali si potrà applicare la cedolare secca pari al 21% previa comunicazione da parte del proprietario all’agenzia delle Entrate dell’esercizio di tale opzione. In alternativa il proprietario potrà decidere di assoggettare all’Irpef i proventi delle locazioni brevi, con aliquota minima pari al 23%, indicandoli nella dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui provveda direttamente il proprietario a concludere un contratto di locazione per un periodo inferiore a 30 giorni, dovrà provvedere egli stesso al versamento della cedolare secca oppure dell’Irpef.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI: In caso di intervento di soggetti intermediari nella stipula dei contratti di locazione breve, sia attraverso i portali online, sia tramite i canali tradizionali, questi dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contestualmente alla stipula di ogni nuovo contratto e dovranno applicare una ritenuta pari al 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi dovuti, da versare tramite l’utilizzo del modello F24. Si precisa che in caso il proprietario abbia optato per l’assoggettamento dei proventi all’Irpef, tale ritenuta applicata dagli intermediari costituirà un versamento a titolo di acconto che il titolare dell’immobile riporterà in sede di determinazione del conteggio dell’Irpef dovuta per quell’anno. Gli intermediari dovranno, infine, inviare a ciascun proprietario di immobili oggetto di contratti di locazione brevi la Certificazione unica annuale con gli importi pagati a titolo d’imposta o di acconto.
MODALITA’ E TERMINI DI ADEMPIMENTO: Con comunicato stampa del 12.7.2017 l’Agenzia delle Entrate informa che la comunicazione deve essere presentata dagli intermediari immobiliari entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. La risoluzione 88/E/2017 ha istituito il codice tributo per il versamento a mezzo F24 della ritenuta pari al 21% applicata sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve: 1919 – Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
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