Dal 1° luglio 2018, è prevista l’emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.
La norma non individua chiaramente i soggetti destinatari dell’obbligo, visto che si riferisce solo alla tipologia di beni ceduti e al loro utilizzo.
Tuttavia, le schede di lettura alla manovra, commentando il successivo comma 918 – relativo all’utilizzo dei dati delle predette fatture elettroniche da parte del Fisco – si riferiscono ai documenti emessi da parte dei gestori dei distributori di carburanti, così potendo ipotizzare che l’obbligo possa riguardare solo questi ultimi.
Alla fattura elettronica verso soggetti passivi si accompagna la soppressione della scheda carburante.
E’ stato previsto che le operazioni devono essere provate mediante pagamenti tracciati. Nella sostanza, la detrazione dell’Iva in relazione a detti acquisti dipende dall’adozione di un determinato metodo di pagamento, non tenendo conto che la predetta lettera d) non si riferisce solo ai carburanti, ma anche ai lubrificanti e alle prestazioni relative ai predetti mezzi.
Per pagamenti tracciati si intendono quelli effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse dagli intermediari soggetti agli obblighi di cui all’articolo 7 del Dpr 605/1973, o da altro mezzo che potrà essere ritenuto idoneo mediante provvedimento del Direttore delle Entrate.
Analoga disposizione è stata introdotta nell’articolo 164 del Tuir, in relazione alla deducibilità del costo.
Ma restano sullo sfondo anche altre questioni sulle quali sarebbe opportuno un intervento ufficiale. Tra queste, sicuramente, anche quella di comprendere se i rifornimenti effettuati tramite la procedura del netting siano soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica “anticipata” e quella relativa alla possibilità, o meno, di certificare mediante un’unica fattura riepilogativa i rifornimenti del mese e le relative modalità.
Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d’imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione.
Leave a Comment!