Gli artt. 6-39 del D.Lgs. 13/2024 (modificati dall’art. 4 del D.Lgs. 108/2024) disciplinano il concordato preventivo biennale, riservato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato. Con la procedura, l’Agenzia delle Entrate propone al contribuente una definizione biennale del reddito derivante dall’attività professionale o d’impresa e del valore della produzione netta rilevante, quindi, ai fini Irpef/Ires ed Irap. Possono accedere anche i forfettari, ma la proposta riguarda una sola annualità.
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31.7 e, solo per il primo anno di applicazione, l’adesione può essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 13/2024.
Regole di funzionamento
Le regole di funzionamento della procedura sono riepilogate nella tabella seguente. Gli artt. 15-17 del D.Lgs. 13/2024 individuano, ai fini dell’elaborazione della proposta, i criteri per la determinazione della base imponibile Ires/Irpef e Irap per i soggetti Isa, mentre per i forfettari (art. 1, co. 54-89, L. 190/2024) la base imponibile è calcolata secondo l’art. 28 dello stesso decreto.
Concordato preventivo biennale |
Requisiti Nell’anno precedente non hanno debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici. Cause di esclusione · Omessa dichiarazione, qualora tenuti all’invio, in relazione ad almeno uno dei 3 periodi precedenti a quelli di applicazione del concordato; · Condanna per uno dei reati fiscali, dei reati di false comunicazioni e dei reati relativi al riciclaggio; · Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; · Adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario; · Nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale. Effetti dell’adesione L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Rinnovo Al termine della proposta e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. Iva L’adesione non produce effetti ai fini Iva. Cessazione Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: · il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (tranne che si rimanga nello stesso Isa); · il contribuente cessa l’attività; · il contribuente aderisce al regime forfetario; · la società o l’ente risulta interessato da operazioni straordinarie; il contribuente dichiara ricavi di cui all’art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, co. 1, del Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%. Decadenza Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui: . a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (vedi co. 2, art. 22, D.Lgs. 13/2024) · a seguito di dichiarazione integrativa, i dati dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi del valore della produzione netta; · sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; · ricorre una delle ipotesi di esclusione o vengono meno i requisiti; è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico, salvo l’applicazione del ravvedimento. |
Leave a Comment!