Dal 1° luglio 2022 è diventato obbligatorio inviare i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti, avvalendosi del canale della fatturazione elettronica. È cambiato, quindi, l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere che non è più massivo e con cadenza trimestrale ma deve effettuato per ogni singola operazione
L’integrazione
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E/2022 ha fornito i primi chiarimenti. Anzitutto va precisato che l’esterometro non coincide con l’integrazione/autofattura, anche se con un adempimento si soddisfano entrambi. La precisazione è importante perché ha come conseguenza che l’eventuale errata trasmissione dei dati non comporta la sanzione prevista per l’omessa fatturazione, ma solo quella dell’articolo 11, comma 2-quater, del Dlgs 471/1997 (2 euro fattura, limite massimo di 400 euro mensili, ridotti a metà la correzione avviene nei primi 15 giorni).
I termini di invio
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, per le operazioni attive, il termine coincide con l’emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Il termine per la trasmissione coincide, quindi, in linea generale con il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (che è il termine per l’emissione della fattura).
Va da sé che se il termine per l’emissione della fattura è differente, anche il termine per la trasmissione dei dati transfrontalieri sarà differente. Ad esempio, con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni, l’articolo 46 del Dl 331/1993 prevede l’obbligo di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; di conseguenza anche i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere inviati entro questo termine. La trasmissione va fatta anche nel caso in cui l’operazione intercorra anche con un soggetto non passivo.
I tre diversi tipi di documento
Per quanto riguarda, invece, il flusso passivo, va anzitutto precisato che l’obbligo non sussiste per le operazioni documentate da bolletta doganale, per le operazioni documentate da fattura elettronica e per le operazioni fuori campo Iva a norma degli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/1972, purché di ammontare non superiore a 5mila euro.
Fuori da queste esclusioni, i casi possibili sono tre, cui corrispondono tre diversi tipi documento:
•«TD17» va utilizzato nel caso di acquisto di servizi dall’estero per integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra Ue) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra Ue), per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione;
•«TD18» va utilizzato nel caso di acquisti intracomunitari per integrare il documento di acquisto ricevuto da un soggetto passivo residente o stabilito in un altro Paese Ue; •«TD19» va utilizzato nel caso di acquisto di beni, già presenti in Italia, presso un soggetto non residente per (nel caso di cedente/prestatore intra Ue) o emettere un’autofattura (nel caso di cedente/prestatore extra Ue), al fine di indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione•
«TD19» va utilizzato nel caso di acquisto di beni, già presenti in Italia, presso un soggetto non residente per (nel caso di cedente/prestatore intra Ue) o emettere un’autofattura (nel caso di cedente/prestatore extra Ue), al fine di indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.
Il flusso passivo
Per operazioni del flusso passivo, il termine di emissione dei documenti TD17, TD18 e TD19 è il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura oppure, nel caso di mancato ricevimento della fattura o nel caso di servizi extra Ue, a quello di effettuazione dell’operazione. Come chiarito dalle Entrate nella circolare 26/E, si ricorda, infine, che per questi documenti passivi non è necessario indicare natura, qualità e quantità dei beni/servizi, ma è possibile semplificare considerato che il documento originario verrà comunque conservato insieme all’integrazione
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