Donazioni informali (il genitore dà denaro al figlio) e donazioni indirette (il genitore paga la casa del figlio) senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione. La tassazione scatta infatti solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.
È questa la rilevante decisione assunta dalla Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024 dalla quale esce malconcia la circolare 30/2015 delle Entrate, qualificata come «non condivisibile», «imprecisa» e «incompleta» nella parte in cui genericamente (ma seccamente) asserisce che l’imposta di donazione si applica alle «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione
La decisione muove dal Testo unico dell’imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta (vale a dire quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall’acquirente), dopo aver, però, esordito sancendo che resta «ferma l’applicazione dell’imposta» sulle donazioni «anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione».
Da questi dati la Cassazione desume che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta «da atti soggetti alla registrazione».
Ne consegue, dunque, che, ad esempio, le donazioni informali (non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione, a meno che non si faccia luogo alla registrazione «volontaria» della donazione stessa oppure la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia «confessata» dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.
Posta, dunque, questa linea di confine tra donazioni indirette risultanti o meno da atti soggetti alla registrazione, resta il tema se, per la donazione indiretta risultante «da atti soggetti alla registrazione» sia configurabile, o meno, un obbligo di registrazione dell’atto in questione anche come donazione.
La Cassazione risponde negativamente osservando che, quando il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette, enuncia i due principi già sopra accennati: la «facoltà» del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il «potere» dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al congiunto ricorrere di due presupposti: quando l’esistenza della liberalità (di valore superiore a un milione di euro) risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.
Se, dunque, il “potere” dell’amministrazione finanziaria di accertare donazioni indirette si ha solo al ricorrere dei predetti due presupposti, evidentemente non vi è un generalizzato obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti da atti soggetti alla registrazione.
Leave a Comment!