Al fine di disincentivare l’uso del contante (, in favore delle transazioni elettroniche, l’articolo 22, comma 1, Dl 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020) ha introdotto un credito d’imposta a fronte delle commissioni pagate sui pagamenti effettuati tramite Pos .Il credito d’imposta spetta sulle commissioni addebitate dal 1° luglio 2020 dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori.
Dalla medesima data, la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante (fra soggetti diversi e senza il tramite di intermediari finanziari) scende (da 3.000 euro) a 2.000 euro
La soglia scenderà ulteriormente a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che abbiano realizzato, nell’anno precedente, ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro.
Come evidenziato dalla Banca d’Italia nel Provvedimento del 21 aprile 2020, il credito spetta, in particolare, ai predetti soggetti che ai fini dell’esercizio dell’attività si avvalgono di “punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia”.
Nel silenzio della legge, si ritiene che il credito d’imposta possa essere fruito dalle imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi: questi possono fruire dell’agevolazione anche se l’aattività viene svolta in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir.
Ammontare del credito
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Nello specifico, si tratta di pagamenti effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione .Il medesimo incentivo spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
I provvedimenti attuativi – si veda infra – fanno luce sui pagamenti che rientrano nel calcolo: si tratta delle sole commissioni derivanti da pagamenti effettuati, con strumenti elettronici, da parte di clienti consumatori privati.
Occorre distinguere tra componente variabile (commissioni sul transato) e componente fissa (es. il canone di locazione del Pos).
Cosa includere nel calcolo:
Costi fissi: consentono la maturazione del bonus se sono relativi alla possibilità di effettuare un numero di operazioni forfettarie. Si tratta di costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Non consentono la maturazione del beneficio se si riferiscono al solo pagamento di un canone, come ad esempio la locazione del Pos.
Costi variabili: comportano detrazione solo se relativi a transazioni con clienti consumatori finali.
Caratteristiche e utilizzo del bonus
Il credito d’imposta:
● può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
● va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
● non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap;
Come detto, il bonus deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell’operazione di versamento), dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Esempio
La società XX, avendo conseguito ricavi nel 2019 per 325.000 euro, ha diritto a fruire del bonus per le commissioni Pos già dal mese di luglio 2020.
Entro il 20 agosto 2020 ha ricevuto comunicazione dalla propria banca (nel sito della home banking) dell’addebito di commissioni per l’utilizzo del Pos:
– 88,00 euro per transazioni eseguite;
– 12,00 euro per noleggio Pos.
A partire dal 31 agosto 2020, data in cui è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del bonus, la società può indicare il credito spettanti nei modelli F24.
Poiché l’operatore finanziario ha precisato, nella comunicazione, che degli 88,00 euro di commissioni, solo 60,00 euro sono riferite ai consumatori, il credito d’imposta spettante ammonta a 18,00 euro.
L’utilizzo è ammesso dal mese di agosto 2020, ossia dal mese successivo a quello di pagamento delle commissioni.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sulle commissioni Pos è stato istituito apposito codice tributo (Rm 31 agosto 2020, n. 48/E): “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Esempio
La XXsnc ha maturato 18,00 euro di credito d’imposta a fronte delle commissioni Pos pagate nel mese di luglio 2020.
Poiché nel modello F24 deve essere riportato il mese / anno di riferimento di addebito delle commissioni nei formati “00MM” e “AAAA”, con riferimento all’utilizzo del credito connesso con le commissioni relative al mese di luglio 2020, va indicato “0007” e “2020”.
Obblighi di comunicazione
I prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti (intendendosi per tali i soggetti che esercitano un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali) i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni, sono destinatari di specifici obblighi informativi.
In particolare detti operatori finanziari:
● trasmettono mensilmente agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate;
● mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico e devono comunicare, all’agenzia delle Entrate, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
Come fanno gli esercenti a sapere se il pagamento è stato fatto da un privato?
I prestatori di servizi di pagamento dovranno fornire mensilmente, in via telematica (via pec o home banking), una specifica comunicazione delle commissioni pagate dall’esercente, indicando i costi che danno diritto al credito e distinguendo tra le diverse categorie di pagatori.
Per gli istituti bancari è piuttosto semplice distinguere le transazioni di clienti consumatori da quelle di clienti business, poiché le carte di pagamento vengono censite in canali separati.
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