Qualsiasi tipologia di professionista svolge la propria attività avvalendosi di informazioni. Queste, in massima parte, sono riconducibili direttamente o indirettamente a persone e, pertanto, vanno utilizzate secondo le prescrizioni di legge a protezione dei dati personali. È comprensibile, quindi, che l’avvento del nuovo regolamento europeo 2016/679 (Gdpr) abbia sollevato numerosi interrogativi riguardo alla sua applicabilità in ambito professionale. Ogni professionista si chiede cosa cambi dal passaggio della normativa del codice privacy a quella del Gdpr e a seguito dell’introduzione del decreto di adeguamento 101/2018, in vigore da oggi. Spaventa il complesso impianto regolatorio introdotto dalla norma europea e, allo stesso tempo, il novello principio della responsabilizzazione del professionista nel valutare l’adeguatezza del proprio comportamento nell’utilizzo delle informazioni personali, aggiunge ulteriore disagio anziché consentirne di cogliere quei margini di flessibilità comportamentale che ne conseguono. Per tentare di fare chiarezza sull’impatto, vanno distinti i contesti di riferimento e le tipologie di attività; l’impatto è naturalmente diverso per un contabile rispetto a un medico e, in quest’ultimo caso, le regole possono cambiare se si svolge l’attività sanitaria come medico ordinario piuttosto che come medico legale. Non bisogna dimenticare, infatti, che la disciplina è scalabile in base a diversi criteri: la finalità […]