La cessione di carburante, per chi intenda esercitare la detrazione dell’Iva e dedurre il costo dell’acquisto nell’ambito di attività di impresa, arte e professione, dal 1° gennaio 2019 ha bisogno di essere sempre documentata con fattura elettronica e ciò anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. È quanto confermato dall’agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite nel corso di Telefisco 2019, a fronte di una domanda con la quale era stato chiesto se per l’acquisto di carburante da parte di soggetti titolari di partita Iva, presso impianti di distribuzione in quel momento senza personale (distributori automatici) e senza lettore «QRcode», potesse risultare sufficiente il pagamento con mezzi elettronici e tracciabili (ad esempio bancomat) per dedurre il costo nei limiti stabiliti dalle leggi fiscali.
A oltre un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della e-fattura non sempre è ancora facile ottenere dai gestori dei distributori di benzina la documentazione elettronica pretesa dalle Entrate per certificare il costo.
In molti hanno risolto la questione attivando app e sistemi che consentono, previa registrazione della propria carta di credito sul sito delle società petrolifere, di digitare codici che consentono di far pervenire la e-fattura nella propria area riservata sul sito delle Entrate o sulla piattaforma del proprio software di gestione delle fatture elettroniche. Altri, invece, utilizzano metodi che consentono di ricevere la e-fattura inserendo i codici riportati sulla ricevuta di avvenuto pagamento, altri ancora, infine, si sono dotati di “card” messe a disposizione dalle varie compagnie per ricevere ogni mese la fattura elettronica di riepilogo di tutti i rifornimenti fatti.
Tuttavia, nel caso il gestore non fosse dotato di mezzi elettronici adeguati, o se non si è potuto, o voluto, aderire alle descritte modalità di ricezione del documento fiscale, per sopperire alla mancata emissione della e-fattura vi è anche un’altra possibilità ammessa dal Fisco.
Le Entrate, infatti, hanno chiarito che, nel caso l’esercente non rilasci la fattura elettronica, in quanto assente al momento o non attrezzato telematicamente, la mancanza della stessa può essere sanata con l’emissione di un’autofattura prodotta da chi, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, avesse acquistato carburante senza aver ricevuto il previsto documento nei termini di legge.
In altri termini, si potrà provvedere anche ad auto-fatturare elettronicamente, ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 ed entro quattro mesi dalla data del mancato rilascio del documento, l’operazione di acquisto di carburante non fatturato, ma comunque pagato con strumenti “tracciati” come bancomat o carta di credito, dovendosi utilizzare il codice TD20 per inviare al Sistema di interscambio il file Xml che consentirà il diritto alla detrazione. Appare, peraltro, utile ricordare che le Entrate hanno anche chiarito che non è più obbligatorio indicare nella fattura (e, quindi, anche nell’autofattura) la targa del veicolo per il quale si fa rifornimento.
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