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Le prestazioni occasionali si caratterizzano, come per il lavoro accessorio abrogato dal 17 marzo 2017, per un limite economico ben preciso all’interno di un anno civile. Nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono superare il valore complessivo di 5mila euro netti. Parallelamente, ciascun lavoratore può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5mila euro netti. Il limite economico scende a 2.500 euro annui per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Mentre per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro, invece di 5mila euro previsti per la generalità dei prestatori.
In conseguenza delle novità introdotte dal Senato al DL 146/2021, la semplicità e l’elasticità dello strumento si riducono sensibilmente, in quanto è previsto che “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.
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